Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
1. Per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se
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2. Per l'affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta.
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1. Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi
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immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di
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5. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e h) dell'art. 4 la base imponibile è costituita dal valore del patrimonio netto appartenente ai
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3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è
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1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del
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4. Per le fusioni di società di ogni tipo la base imponibile è costituita dall'ammontare, risultante dalle situazioni patrimoniali di cui all'art
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aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del
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1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto,uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il
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dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello
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considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della
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3. Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base imponibile, per la parte relativa a tali conferimenti, è costituita dal
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cooperative, la base imponibile è costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sopraprezzo, dedotte
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esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, la base imponibile è costituita dall'ammontare degli apporti o dal valore degli
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1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di